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Sez. L, Sentenza n. 10173 del 20/09/1999 (Rv. 530166 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Rimessione al primo giudice per mancata integrazione del contraddittorio - Configurabilità - Condizione - Impugnazione del licenziamento per soppressione di posti di lavoro intimato a diversi lavoratori, e terzo chiamato in causa pur esso dipendente con mansioni di uno dei licenziati - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530166-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

La norma dettata dall'art. 354, ultimo comma, cod. proc. civ., la quale dispone che il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice nell'ipotesi in cui riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, si riferisce solo all'ipotesi di litisconsorzio necessario, in cui la violazione del precetto dell'art. 102 cod. proc. civ. darebbe luogo ad una sentenza intrinsecamente inidonea a produrre i propri effetti, che devono coinvolgere tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale necessariamente plurilaterale; tale situazione non si configura con riguardo alla ipotesi prevista dall'art. 107 cod. proc. civ. e di conseguenza va esclusa con riferimento alla impugnazione del licenziamento intimato, per esigenze aziendali di soppressione di posti di lavoro a diversi lavoratori, nei confronti di un altro dipendente al quale siano state assegnate le mansioni di uno dei licenziati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)