Sez. T, Ordinanza n. 24034 del 25/07/2026 (Rv. 679525-01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Giudizio tributario - Mancanza del ricorso in appello fra i documenti notificati a mezzo PEC - Deposito del ricorso - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Condizioni - Sanabilità attraverso costituzione dell'appellato. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
In tema di processo tributario, la mancata allegazione del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile della notifica telematica, non già di inesistenza, a condizione che il ricorso sia stato depositato in cancelleria ex art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e che il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione, con l'ulteriore conseguenza che, in presenza di tali condizioni, la costituzione dell'appellato determina la sanatoria dell'atto per raggiungimento del suo scopo, in applicazione il principio generale di cui all'art. 156 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)