REGOLAMENTO (CEE) N. 1983/83 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 1983 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi e pratiche concordate1, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 1, dopo aver pubblicato il progetto di regolamento2, dopo aver consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando che, ai sensi del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione è abilitata ad applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi di distribuzione esclusiva bilaterali e di pratiche concordate analoghe che rientrano nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1;
considerando che l'esperienza finora acquisita consente di definire una categoria di accordi e di pratiche concordate per la quale le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, possono essere normalmente considerate soddisfatte;
considerando che gli accordi di distribuzione esclusiva della categoria definita nell'articolo 1 dal presente regolamente possono incorrere nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1; che tuttavia solo eccezionalmente ciò si verificherà per gli accordi di distribuzione esclusiva fra imprese di un solo Stato membro e riguardanti la rivendita di prodotti all'interno del medesimo Stato membro; che, peraltro, ove tali accordi siano atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri ma rispondano a tutte le condizioni del presente regolamento, non vi è motivo di escluderli dal beneficio dell'esenzione per categoria;
considerando che non è necessario escludere espressamente dalla categoria considerata gli accordi che non configurano la fattispecie dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato;
considerando che gli accordi di distribuzione esclusiva permettono in genere un miglioramento della distribuzione, in quanto il produttore può concentrare la propria attività di vendita senza dover mantenere molteplici rapporti d'affari con numerosi rivenditori ed in quanto i rapporti con un unico rivenditore permettono di superare più facilmente le difficoltà di vendita risultanti, negli scambi internazionali, da differenze linguistiche, giuridiche o di altra natura;
considerando che gli accordi di distribuzione esclusiva facilitano la promozione delle vendite di un prodotto e consentono un'azione più incisiva sul mercato, la continuità dei rifornimenti, ed al tempo stesso la razionalizzazione della distribuzione; che siffatti accordi stimolano altresì la concorrenza fra i prodotti di fabbricanti differenti; che, inoltre, la designazione di un concessionario esclusivo che si incarichi della promozione delle vendite, dell'assistenza alla clientela e della costituzione delle scorte, costituisce spesso per il fabbricante il mezzo più efficace per penetrare in un mercato ed affrontarvi la concorrenza di altri fabbricanti; che ciò vale in particolare per le piccole e medie imprese; che le parti devono essere lasciate libere di decidere se ed in che misura intendano assumersi, in base agli accordi obblighi di promozione delle vendite;
considerando che in generale tali accordi di distribuzione esclusiva contribuiscono anche a riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, poichù questi ultimi beneficiano direttamente del miglioramento della distribuzione e migliorano inoltre la propria situazione dal punto di vista economica o dell'approvvigionamento, in quanto possono procurarsi più rapidamente e con maggiore facilità prodotti fabbricati in particolare all'estero;
considerando che il presente regolamento deve determinare le restituzioni di concorrenza che possono figurare in un accordo di distribuzione esclusiva; che le restituzioni di concorrenza che, oltre all'impegno di fornitura esclusiva, sono in tal modo ammesse, hanno come conseguenza una migliore ripartizione dei compiti fra le parti e inducono il concessionario esclusivo a concentrare le proprie attività commerciali sui prodotti oggetto del contratto e sulla zona assegnata; che queste restituzioni, nella misura in cui sono convenute unicamente per la durata dell'accordo, sono in generale necessarie per ottenere i miglioramenti della distribuzione perseguiti con il rilascio di un'esclusiva di vendita; che le parti possono essere lasciate libere di stabilire quali di tali disposizioni includere nei loro accordi di esclusiva; che ai sensi del presente regolamento non possono essere esentate altre clausole restrittive della concorrenza, in particolare quelle che limitano la libertà del concessionario esclusivo di determinare i propri prezzi o altre condizioni di rivendita, o di scegliere i propri clienti;
considerando che è opportuno riservare l'esenzione per categoria agli accordi per i quali è indubbio che essi soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3;
considerando che, senza un esame caso per caso, è impossibile affermare che la distribuzione delle merci risulta sensibilmente migliorata se un fabbricante affida la distribuzione esclusiva dei propri prodotti ad un fabbricante concorrente; che è pertanto opportuno escludere tali accordi dall'esenzione per categoria, pur ammettendo talune deroghe a favore delle piccole e medie imprese;
considerando che un'equa partecipazione degli utilizzatori ai vantaggi derivanti dalla distribuzione esclusiva è garantita soltanto se esistono reali possibilità di importazioni parallele; che è pertanto opportuno escluder dell'esenzione per categoria gli accordi vertenti su prodotti che gli utilizzatori possono ottenere unicamente presso il concessionario esclusivo; che, inoltre, non è ammissibile che le imprese partecipanti abusino dei diritti di proprietà industriale o di altri diritti per instaurare una protezione territoriale assoluta; che ciò non pregiudica i rapporti fra diritto della concorrenza e legislazione in materia di proprietà industriale dato che si tratta semplicemente di fissare le condizioni di applicazione della presente esenzione per categorie;
considerando che, essendo la concorrenza allo stadio del commercio garantita dalla possibilità di importazioni parallele, gli accordi di distribuzione esclusiva che rientrano nella previsione del presente regolamento non permettono normalmente di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi; che ciò vale anche per gli accordi che assegnino al concessionario l'esclusiva per il territorio di tutti i paesi del mercato comune;
considerando che, qualora in singoli casi gli accordi o le pratiche concordate che rientrano nel presente regolamento producano comunque effetti incompatibili con le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, la Commissione può revocare alle imprese partecipanti il beneficio dell'esenzione per categorie;
considerando che gli accordi e le pratiche concordate che soddisfano alle condizioni del presente regolamento non sono soggetti a notifica; che le imprese interessate possono tuttavia, in caso di dubbio giustificato, chiedere alla Commissione, a titolo individuale, il rilascio di una dichiarazione di compatibilità dei loro accordi con il presente regolamento;
considerando che il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicabilità del regolamento (CEE) n. 3604/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione3; che esso esclude l'applicazione dell'articolo 86 del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, e conformemente, agli accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali uno dei contraenti si impegna nei confronti dell'altro a fornire soltanto a lui determinati prodotti ai fini della rivendita in tutto il territorio o in una parte determinata del mercato comune.
Art. 2
1. Oltre all'obbligo di cui all'articolo 1, al fornitore non possono essere imposte altre restrizioni della concorrenza se non l'obbligo di non fornire agli utilizzatori i prodotti oggetto del contratto nella zona assegnata.
2. Al concessionario esclusivo possono essere imposte soltanto le seguenti restrizioni della concorrenza:
a) l'obbligo di non fabbricare o distribuire prodotti concorrenti con quelli oggetto del contratto;
b) l'obbligo di acquistare esclusivamente presso la controparte i prodotti oggetto del contratto al fine della rivendita;
c) l'obbligo di astenersi dal fare pubblicità per i prodotti oggetto del contratto, istituire succursali o mantenere depositi, ai fini della loro distribuzione al di fuori della zona contrattuale.
3. I seguenti obblighi del concessionario esclusivo non ostano all'applicabilità dell'articolo 1:
a) acquistare assortimenti completi o quantità minime di merce;
b) vendere i prodotti oggetto del contratto con i marchi o nella presentazione prescritta dall'altro contraente;
c) adottare misure di promozione delle vendite, in particolare
— fare pubblicità,
— mantenere una rete di vendita o un deposito,
— svolgere un servizio di assistenza tecnica e di garanzia,
— servirsi di personale specializzato o tecnicamente qualificato.
Art. 3
L'articolo 1 non si applica qualora:
a) i fabbricanti di prodotti identici o considerati analoghi dall'utilizzatore in ragione delle loro caratteristiche, del loro prezzo e della loro utilizzazione stipulino fra di loro accordi reciproci di distribuzione esclusiva riguardanti questi prodotti;
b) i fabbricanti di prodotti identici o considerati analoghi dall'utilizzatore in ragione delle loro caratteristiche, del loro prezzo e della loro utilizzazione stipulino fra di loro accordi non reciproci di distribuzione esclusiva riguardante questi prodotti, salvo se almeno uno di essi realizzata un fatturato annuale che non supera i 100 milioni di ECU;
c) gli utilizzatori non possano acquistare nella zona assegnata i prodotti oggetto del contratto se non dal concessionario esclusivo e non esistano fonti alternative d'approvvigionamento al di fuori della zona assegnata;
d) le parti o una di esse limitino la possibilità, per gli intermediari o gli utilizzatori, di procurarsi i prodotti oggetto del contratto presso altri commercianti all'interno del mercato comune o, nell'ipotesi in cui non esistano fonti alternative di approvvigionamento all'esterno di questo, in particolare qualora:
1. facciano valere diritti di proprietà industriale per ostacolare l'approvvigionamento, al di fuori della zona assegnata, dei rivenditori e utilizzatori di prodotti oggetto del contratto, regolarmente provvisti di marchio o immessi in commercio, o la vendita di tali prodotti da parte di questi rivenditori o utilizzatori nella zona assegnata;
2. facciano valere altri diritti o adottino misure per ostacolare l'approvvigionamento di rivenditori o utilizzatori di prodotti oggetto del contratto al di fuori della zona assegnata o la vendita di detti prodotti da parte di questi rivenditori o utilizzatori nella zona assegnata.
Art. 4
1. L'articolo 3, lettere a) e b), resta applicabile quando i prodotti oggetto di queste disposizioni sono fabbricati da un'impresa collegata ad un'impresa parte all'accordo.
2. Sono considerate come imprese collegate:
a) le imprese in cui un contraente dispone direttamente o indirettamente:
— di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o
— di oltre la metà dei diritti di voto, o
— del potere di designare oltre la metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o
— del diritto (potere) di gestire gli affari dell'impresa;
b) le imprese che dispongono in un'impresa partecipante all'accordo direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati alla lettera a);
c) le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera b) dispone direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati alla lettera a).
3. Le imprese in cui i contraenti dispongono insieme direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati al paragrafo 2, lettera a), sono considerate come collegate a ciascuno dei contraenti.
Art. 5
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, lettera b) l'ECU è l'unità di conto adottata per la formazione del bilancio delle Comunità a norma degli articoli 207 e 209 del trattato.
2. L'articolo 1 resta applicabile anche se il fatturato menzionato all'articolo 3, lettera b), vengono superati, nel corso di due esercizi consecutivi, di non più del 10 %.
3. Il fatturato complessivo di cui all'articolo 3, lettera b), risulta dai fatturati, al netto di tasse e imposte, realizzati dall'impresa contraente e dalle imprese ad essa collegate nell'ultimo esercizio in tutti i prodotti e i servizi. Esso non tiene conto delle transazioni intervenute fra l'impresa contraente e le imprese ad essa collegate, nù di quelle intervenute fra queste ultime.
Art. 6
Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può ritirare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento se essa constata che in un caso determinato un accordo esentato in virtù del presente regolamento ha comunque effetti che sono incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, ed in particolare quando:
a) i prodotti oggetto del contratto non si trovino in concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato comune con prodotti identici o considerati analoghi dal consumatore in base alle caratteristiche, all'uso ed al prezzo;
b) l'accesso di altri fornitori ai vari stadi della distribuzione in una parte sostanziale del mercato comune venga ostacolato in maniera sensibile;
c) a causa di circostanze diverse da quelle menzionate all'articolo 3, lettere c) e d), gli intermediari o gli utilizzatori non possano procurarsi i prodotti oggetto del contratto presso distributori stabiliti al di fuori della zona contrattuale alle condizioni che questi distributori praticano normalmente sul loro mercato;
d) il concessionario esclusivo:
1. escluda, senza ragione obiettivamente giustificata, dalle forniture nella zona contrattuale, determinate categorie di acquirenti che non possono procurarsi altrove i prodotti oggetto dei contratto a condizioni eque o applichi nei loro confronti prezzi o condizioni di vendita discriminatori;
2. venda i prodotti oggetto del contratto a prezzi eccessivi.
Art. 7
Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica, durante il periodo compreso fra il 1° luglio 1983 ed il 31 dicembre 1986, gli accordi già in vigore 1° luglio 1983, o che entrano in vigore fra questa data e il 31 dicembre 1983, e che soddisfano alle condizioni di esenzione previste dal regolamento n. 67/67/CEE4.
Art. 8
Il presente regolamento non si applica agli accordi stipulati ai fini della rivendita di bevande nei pubblici esercizi o di prodotti petroliferi nelle stazioni di servizio.
Art. 9
Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle pratiche concordate della categoria definita all'articolo 1.
Art. 10
Il presente articolo entra in vigore il 1° luglio 1983.
Esso scade il 31 dicembre 1997.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1983. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione