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Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 22/05/1997 Cc. (dep. 12/06/1997) Rv. 208074 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - NULLITÀ | Incertezza assoluta sulle persone intervenute - Nozione - Indicazione.
Stato
decisa il 1997-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208074-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - NULLITÀ

In tema di nullità del verbale, come si evince dal testo dell'art. 142 e dai lavori preparatori che ne hanno preceduto l'emanazione, il nuovo codice di procedura penale ha inteso comprimere al massimo la sfera delle situazioni con effetti invalidanti sul verbale stesso, con relativa espansione delle mere irregolarità formali; la disposizione secondo la quale il verbale è nullo <<se vi è incertezza assoluta sulle persone che sono intervenute>> deve essere pertanto interpretata restrittivamente, ed intesa nel senso che è sufficiente, ad integrare la validità dell'atto, che appaia certo che l'ufficio procedente sia stato ricoperto ed i compiti istituzionali assolti, restando questa la soglia minima irrinunciabile di legittimità. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insussistente la nullità del verbale di perquisizione denunciata sotto il profilo che in esso non si era documentata la presenza nel luogo perquisito di un altro magistrato del pubblico ministero e di altri operatori della polizia giudiziaria oltre quelli nominativamente indicati nell'atto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 142, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 142

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)