Sez. 1, Sentenza n. 1486 del 07/11/1972 Ud. (dep. 21/02/1973) Rv. 123260 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - INCAPACITA DEL GIUDICE - NOZIONE - PRETORE CHE COMPIA PER DELEGA UN ATTO ISTRUTTORIO FUORI DELLA PROPRIA SEDE - NULLITA ESCLUSA.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - INCAPACITA DEL GIUDICE - NOZIONE - PRETORE CHE COMPIA PER DELEGA UN ATTO ISTRUTTORIO FUORI DELLA PROPRIA SEDE - NULLITA ESCLUSA.*
Per'incapacita del giudicè si deve intendere la Mancanza dei requisiti occorrenti per l'Esercizio in generale di determinate funzioni, non l'insorgere di condizioni contingenti che dovrebbero indurre il giudice ad astenersi dal compiere determinati Atti, o dal compierli in certe circostanze. Pertanto non sussiste nullita ex art 185 n 1 nel caso che il pretore compia, per delega del giudice istruttore, un atto istruttorio fuori della propria Sede.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 296 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)