Sez. 2, Sentenza n. 11305 del 05/07/2012 (Rv. 623088 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - EFFETTI - PER IL POSSESSORE DEI BENI EREDITARI (EREDE APPARENTE) - IN GENERE | Vendita di bene ereditario da parte dell'erede apparente - Opponibilità all'erede vero - Condizioni - Priorità della trascrizione dell'accettazione ereditaria dell'erede apparente - Necessità - Fondamento.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - EFFETTI - PER IL POSSESSORE DEI BENI EREDITARI (EREDE APPARENTE) - IN GENERE
La vendita di bene ereditario da parte dell'erede apparente, ai sensi degli artt. 534, terzo comma, e 2652, n. 7, cod. civ., ove manchi l'anteriore trascrizione della sua accettazione ereditaria (pur se accettazione tacita, trascrivibile ex art. 2648, terzo comma, cod. civ.), non è opponibile all'erede vero che abbia trascritto l'accettazione posteriormente alla vendita stessa, né la mera trascrizione dell'atto traslativo del bene ereditario comprova, di per sé, un'accettazione ereditaria opponibile ai terzi o all'erede vero, potendo il bene essere pervenuto all'alienante in virtù di un titolo diverso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 534 com. 3, Cod. Civ. art. 2648 com. 3, Cod. Civ. art. 2652 n. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)