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Sez. 1, Sentenza n. 1399 del 22/02/1996 (Rv. 495970 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - VERSAMENTI ALLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE | I.R.P.E.F. e I.L.O.R. - Azienda di credito delegata per il pagamento - Versamento alla Tesoreria, entro cinque giorni dal ricevimento, di un assegno circolare - Tempestività del versamento - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495970-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - VERSAMENTI ALLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE

In tema di riscossione delle imposte dirette, il versamento di quanto ricevuto a titolo di acconto I.R.P.E.F. ed I.L.O.R., effettuato a mezzo di assegni circolari alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato dalla azienda di credito, delegata per il pagamento, entro il quinto giorno successivo a quello del ricevimento, è tempestivo, atteso che, accettato l'assegno da parte della tesoreria, l'azienda si libera della sua obbligazione con il versamento dell'assegno stesso, restando irrilevante il momento del suo incasso da parte della tesoreria.

Riferimenti normativi: Legge 02/05/1976 num. 160 art. 1, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)