Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC
Testo in vigore al
Art. 16
Gli Stati membri comunicano al comitato le informazioni di cui dispongono sui trasferimenti ad altre compagnie di attività della divisione cargo di Iran Air o di navi possedute o gestite dalla IRISL, realizzati per eludere le sanzioni previste dalle disposizioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010) o in violazione delle stesse, inclusi il cambiamento di nome o la nuova registrazione di aeromobili o navi.
Art. 17
Gli Stati membri, in accordo con le autorità giuridiche e la legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale e, in particolare, i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, adottano le misure necessarie per impedire l'accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli cargo effettuati da vettori iraniani o provenienti dall'Iran ad eccezione dei voli misti cargo e passeggeri.
Art. 18
È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi tecnici e di manutenzione a aeromobili cargo iraniani, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che gli aeromobili cargo trasportano prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito, a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 5.
Art. 18 bis
A decorrere dal 15 gennaio 2013 è vietata la fornitura alle petroliere e alle navi mercantili iraniane da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, di servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione, incluso qualsiasi tipo di numero di registrazione e di identificazione.
Art. 18 ter
1 È vietato fornire navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità o organismi iraniani.
2. È vietato fornire navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità o organismi ai fini del trasporto o dello stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani.
3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
Capo 4. Restrizioni in materia di ammissione
Art. 19
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nel loro territorio:
a) delle persone elencate nell'allegato dell'UNSCR 1737 (2006) e delle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma del punto 10 dell'UNSCR 1737 (2006), nonché delle persone appartenenti all'IRGC indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, elencate nell'allegato I;
b) delle altre persone non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o delle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o delle persone che hanno eluso o violato, ovvero assistito persone o entità indicate per eludere o violare, le disposizioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero della presente decisione, nonché di altri membri dell'IRGC e di persone che agiscono per conto dell'IRGC o dell'IRISL, e persone che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali per IRGC e IRISL o da entità essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto, come elencate nell'allegato II;
c) delle altre persone non menzionate dall'allegato I che danno il loro sostegno al governo dell'Iran, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato II.
d) delle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al piano d'azione congiunto globale (PACG) o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015); che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG o con l'UNSCR 2231 (2015); che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate che figurano nell'allegato III;
e) delle altre persone non menzionate dall'allegato III che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al PACG o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) o nella presente decisione; che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG, con l'UNSCR 2231 (2015) o con la presente decisione; che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate che figurano nell'allegato IV.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica al transito attraverso i territori degli Stati membri ai fini delle attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 2, lettera c), punto 1, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera.
3. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:
i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
iii) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;
iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
5. Il paragrafo 4 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
6. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5.
7. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando gli stessi stabiliscono che il viaggio è giustificato da:
i) ragioni umanitarie urgenti, obblighi religiosi compresi;
ii) promozione degli obiettivi dell'UNSCR 2231 (2015), anche laddove si applica l'articolo XV dello statuto dell'AIEA;
iii) esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Iran.
8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, II, III o IV, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.
10. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7, punti i) e ii), sottopone le autorizzazioni proposte al Consiglio di sicurezza per approvazione.
Capo 5. Congelamento di fondi e risorse economiche
Art. 20
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente:
a) dalle persone ed entità indicate nell'allegato dell'UNSCR 1737(2006), nonché dalle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma del punto 12 dell'UNSCR 1737(2006) e del punto 7 dell'UNSCR 1803(2008) nonché dalle persone e entità appartenenti all'IRGC e delle entità dell'IRISL indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, di cui all'elenco nell'allegato I;
b) dalle persone e entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno eluso o violato, ovvero assistito persone o entità indicate per eludere o violare, le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero della presente decisione, nonché da altri membri e entità dell'IRGC e della IRISL e da persone ed entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto, ovvero che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali per IRGC e IRISL o da entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto, come elencate nell'allegato II;
c) da altre persone e entità non menzionate dall'allegato I che forniscono sostegno al governo dell'Iran e entità da essi possedute o controllate o persone ed entità a essi associate, di cui all'elenco nell'allegato II.
d) delle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al PACG o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015); che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG o con l'UNSCR 2231 (2015); che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate, ovvero sono state possedute o controllate da persone o entità designate che figurano nell'allegato III;
e) delle altre persone ed entità non menzionate dall'allegato III che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al PACG o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) o nella presente decisione; che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG, con l'UNSCR 2231 (2015) o con la presente decisione; che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate o sono state possedute o controllate da persone o entità designate che figurano nell'allegato IV.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone e delle entità di cui al paragrafo 1.
3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche;
previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza dell'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il Consiglio di sicurezza non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al Consiglio di sicurezza e quest'ultimo abbia dato la sua approvazione;
b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data dell'UNSCR 1737 (2006) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza;
c) necessari per attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 2, lettera c), punto 1, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera.
d) necessari per i progetti di cooperazione nucleare per fini civili descritti nell'allegato III del PACG, previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza e approvazione dello stesso;
e) necessari per attività direttamente correlate ai prodotti di cui agli articoli 26 quater e 26 quinquies, o per qualsiasi altra attività richiesta per l'attuazione del PACG, previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza e approvazione dello stesso.
4 bis. Riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato II, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui detti pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.;
5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b) pagamenti su conti congelati dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti a misure restrittive;
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che:
a) il contratto non riguarda prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui alla presente decisione;
b) il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1;
e purché gli Stati membri pertinenti abbiano notificato al Consiglio di sicurezza l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
7. Il paragrafo 1 non si applica:
a) ad un trasferimento da parte della Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati se tale trasferimento ha lo scopo di fornire alle istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali;
b) al rimborso, da parte della Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, di crediti risultanti da un contratto o da un accordo conclusi da entità pubbliche o private iraniane prima dell'adozione della presente decisione,
a condizione che il trasferimento o il rimborso siano stati autorizzati dallo Stato membro interessato.
9.
10.
11. Il paragrafo 7 fa salvi i paragrafi 3, 4, 4 bis, 5 e 6 e l'articolo 10, paragrafi 3 e 4.
12. Fatte salve le deroghe di cui al presente articolo, è vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone ed entità di cui al paragrafo 1.
13. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II che sono titolari di diritti derivati dalla concessione originaria prima del 27 ottobre 2010, da parte di un governo sovrano diverso dall'Iran, di un accordo di produzione condivisa di gas, nella misura in cui tali atti e transazioni abbiano a oggetto la partecipazione di tali entità a detto accordo.
14. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 28 gennaio 2016, degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.
Capo 6. Altre misure restrittive
Art. 21
Gli Stati membri adottano, secondo la loro legislazione nazionale, le misure necessarie per impedire che ai cittadini iraniani siano impartite, nei loro territori o da parte di loro cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica su discipline che potrebbero contribuire alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran.
Capo 7. Disposizioni generali e finali
Art. 22
Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi delle UNSCR 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010) e 2231 (2015), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse o le misure contemplate nella presente decisione, nei confronti delle persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III o IV, ovvero di qualsiasi altra persona o entità in Iran, governo iraniano compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.
Art. 23
1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e III sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige l'elenco contenuto negli allegati II e IV e adotta le relative modifiche.
Art. 24
1. Qualora il Consiglio di sicurezza inserisca in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato III.
2. Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), e all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati II e IV.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di formulare osservazioni.
4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.
Art. 25
1. Gli allegati I, II, III e IV riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato riguardo all'allegato I e dal Consiglio di sicurezza riguardo all'allegato III.
2. Gli allegati I, II, III e IV riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato relativamente all'allegato I o dal Consiglio di sicurezza riguardo all'allegato III. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I, II, III e IV riportano inoltre la data di designazione.
Art. 26
1. La presente decisione è riesaminata, modificata o abrogata, se del caso, in particolare sulla scorta delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.
2. Le misure relative al divieto di importazione, acquisto o trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi iraniani di cui all'articolo 3 bis sono riesaminate entro il 1o maggio 2012, in particolare tenendo in debito conto la disponibilità e la situazione finanziaria per quanto riguarda la fornitura di petrolio greggio e prodotti petroliferi prodotti in paesi diversi dall'Iran, al fine di garantire la continuità della fornitura di energia degli Stati membri.
3. Le misure di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 24, che le condizioni di applicazione non sussistono più, le misure cessano di applicarsi alle persone e alle entità interessate.
4. Sono sospese le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 20, paragrafi 2 e 12, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità elencate nell'allegato V.
5. Sono sospese le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 20, paragrafi 2 e 12, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità elencate nell'allegato VI.
Art. 26 bis
1. Sono sospese le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), agli articoli 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, 4 septies, 4 octies, 4 nonies, 4 decies, 4 undecies, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 8 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 bis e 18 ter, all'articolo 20, paragrafi 7, 11, 13 e 14, all'articolo 21 e all'articolo 26 ter.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Art. 26 ter
1. Le misure imposte dalla presente decisione non si applicano alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie nonché alla relativa prestazione di assistenza o formazione tecnica, assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo da parte degli Stati che partecipano al piano d'azione congiunto globale (PACG) o degli Stati membri dell'ONU che agiscono in coordinamento con quest'ultimi, quando tali attività sono direttamente correlate:
a) alla modifica di due cascate presso l'impianto di Fordow al fine della produzione di isotopi stabili;
b) all'esportazione da parte dell'Iran dell'uranio arricchito eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale;
c) alla modernizzazione del reattore di Arak basata sulla progettazione di massima concordata e, successivamente, sulla progettazione definitiva concordata di tale reattore.
2. Gli Stati membri che svolgono le attività di cui al paragrafo 1 assicurano che:
a) tutte le attività in questione siano intraprese nel rigoroso rispetto del PACG;
b) notifichino tali attività, con dieci giorni di anticipo, al comitato e, una volta costituita in conformità al PACG, alla commissione congiunta oppure, se de del caso, agli altri Stati membri;
c) se del caso, siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 22, lettera c) dell'UNSCR 2231(2015);
d) abbiano ottenuto e siano in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito; e
e) in caso di fornitura di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al punto 22, lettera e), dell'UNSCR 2231 (2015), ne informino anche l'AEIA entro dieci giorni dalla fornitura, dalla vendita o dal trasferimento.
3.
Le misure stabilite dalla presente decisione non si applicano nella misura necessaria a eseguire attività e trasferimenti, approvati in anticipo caso per caso, dal comitato o, se del caso, dall'autorità competente nel pertinente Stato membro, che sono:
a) direttamente correlati all'attuazione delle azioni relative al nucleare di cui ai paragrafi da 15.1 a 15.11 dell'allegato V del piano d'azione congiunto globale;
b) necessari alla preparazione dell'attuazione del PACG; o
c) decisi dal comitato, se del caso, per assicurare la coerenza con gli obiettivi dell'UNSCR 2231 (2015).
Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle approvazioni.
Art. 26 quater
1. Sono soggetti all'approvazione caso per caso del Consiglio di sicurezza la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la loro giurisdizione, dei seguenti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, originari o meno del loro territorio:
a) tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari;
b) qualsiasi altro prodotto che secondo lo Stato membro può contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante non coerenti con il PACG.
2. Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento all'Iran di attrezzature menzionate al paragrafo 2, lettera c), punto 1, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera.
3. Gli Stati membri che svolgono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurano che:
a) se del caso, siano soddisfatti i requisiti degli orientamenti figuranti nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari;
b) hanno ottenuto e sono in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito;
c) se del caso, notificheranno al Consiglio di sicurezza la fornitura, la vendita o il trasferimento entro dieci giorni dagli stessi; e
d) in caso di fornitura di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie inclusi nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari, ne informeranno anche l'AIEA entro dieci giorni dalla fornitura, dalla vendita o dal trasferimento.
4. Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, nonché alla relativa prestazione di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo, quando tali attività sono direttamente correlate:
a) alla necessaria modifica di due centrifughe in cascata presso l'impianto di Fordow al fine della produzione di isotopi stabili;
b) all'esportazione da parte dell'Iran dell'uranio arricchito eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale; o
c) alla modernizzazione del reattore di Arak basata sulla progettazione di massima concordata e, successivamente, sulla progettazione definitiva concordata di tale reattore,
a condizione che gli Stati membri assicurino che:
d) tutte le attività in questione siano intraprese nel rigoroso rispetto del PACG;
e) notificheranno tali attività, con dieci giorni di anticipo, al Consiglio di sicurezza e alla commissione congiunta;
f) se del caso, siano soddisfatti i requisiti degli orientamenti figuranti nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari;
g) hanno ottenuto e sono in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito; e
h) in caso di fornitura di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie inclusi nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari, ne informeranno anche l'AIEA entro dieci giorni dalla fornitura, dalla vendita o dal trasferimento.
5. Sono soggetti all'approvazione caso per caso del Consiglio di sicurezza la prestazione di assistenza o formazione tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo relativi alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione o all'impiego di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran.
6. Sono soggetti all'approvazione caso per caso del Consiglio di sicurezza gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte dell'Iran, di suoi cittadini o di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti l'estrazione dell'uranio o la produzione o l'uso di materiali nucleari figuranti nella parte 1 dell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari.
7. È soggetto all'approvazione caso per caso della commissione congiunta l'approvvigionamento in Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.
8. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri di qualsiasi approvazione concessa o attività intrapresa ai sensi del presente articolo.
Art. 26 quinquies
1.
Sono soggetti a un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la loro giurisdizione, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie non contemplati dall'articolo 26 quater o dall'articolo 26 sexies che possano contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento, con l'acqua pesante o ad altre attività non coerenti con il PACG, siano essi originari o meno del loro territorio.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.
2. Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento all'Iran delle attrezzature menzionate nello stesso paragrafo per reattori ad acqua leggera.
3. Gli Stati membri che svolgono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurano di aver ottenuto e di essere in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito.
4. Gli Stati membri che svolgono le attività di cui al paragrafo 2 assicurano che notificheranno tali attività agli altri Stati membri entro dieci giorni.
5. Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, nonché alla relativa prestazione di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo, quando tali attività sono direttamente correlate:
a) alla necessaria modifica di due centrifughe in cascata presso l'impianto di Fordow per la produzione di isotopi stabili;
b) all'esportazione da parte dell'Iran dell'uranio arricchito eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale; o
c) alla modernizzazione del reattore di Arak basata sulla progettazione di massima concordata e, successivamente, sulla progettazione definitiva concordata di tale reattore;
a condizione che gli Stati membri assicurino che:
d) tutte le attività in questione siano intraprese nel rigoroso rispetto del PACG;
e) notificheranno tali attività, con dieci giorni di anticipo, agli altri Stati membri; e
f) hanno ottenuto e sono in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito.
6. Sono soggetti a un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro in questione la prestazione di assistenza o formazione tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo relativi alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione o all'impiego di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran.
7. Sono soggetti a un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro in questione gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte dell'Iran, di suoi cittadini o di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti tecnologie di cui al paragrafo 1.
8. È soggetto all'approvazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro in questione l'approvvigionamento in Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.
9. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'approvvigionamento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 se risulta loro che la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'approvvigionamento in questione o la fornitura del servizio in questione contribuirebbero ad attività non coerenti con il PACG.
10. Lo Stato membro in questione informa, con almeno dieci giorni di anticipo, gli altri Stati membri della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del presente articolo.
Art. 26 sexies
1.
Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la loro giurisdizione, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figuranti nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico o di altri prodotti che possano contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, siano essi originari o meno del loro territorio.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.
2. Sono inoltre vietati:
a) la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;
b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la relativa fornitura di assistenza tecnica, formazione, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;
c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b);
d) gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte dell'Iran, di suoi cittadini o di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti tecnologie di cui al paragrafo 1.
3. È vietato l'approvvigionamento in Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.
Art. 26 septies
1.
Sono soggetti a un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di esportazione la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di grafite e metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, siano essi originari o meno del loro territorio.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.
2. La fornitura di:
a) assistenza o formazione tecnica e altri servizi pertinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1;
b) finanziamenti o assistenza finanziaria per la fornitura, la vendita o il trasferimento dei prodotti di cui al paragrafo 1 ovvero la fornitura di assistenza e formazione tecnica correlate,
è soggetta anch'essa a un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro in questione.
3. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 se:
a) risulta loro che la fornitura, la vendita o il trasferimento in questione o la fornitura del servizio in questione:
i) contribuirebbero ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o altre attività connesse con il nucleare non coerenti con il PACG;
ii) contribuirebbero al programma militare o balistico iraniano; o
iii) sarebbero direttamente o indirettamente vantaggiosi per il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica;
b) i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza non prevedono adeguate garanzie in merito ai destinatari finali.
4. Lo Stato membro in questione informa, con almeno dieci giorni di anticipo, gli altri Stati membri della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del presente articolo.
Art. 26 octies
1.
Sono soggetti a un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di esportazione la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di software per integrare i processi industriali, siano essi originari o meno del loro territorio.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.
2. La fornitura di:
a) assistenza o formazione tecnica e altri servizi pertinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1;
b) finanziamenti o assistenza finanziaria per la fornitura, la vendita o il trasferimento dei prodotti di cui al paragrafo 1 ovvero la fornitura di assistenza e formazione tecnica correlate;
è soggetta anch'essa a un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro in questione.
3. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie di cui al paragrafo 1 se:
a) risulta loro che la fornitura, la vendita o il trasferimento in questione o la fornitura del servizio in questione:
i) contribuirebbero ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o altre attività connesse con il nucleare non coerenti con il PACG;
ii) contribuirebbero al programma militare o balistico iraniano; o
iii) sarebbero direttamente o indirettamente vantaggiosi per il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica;
b) i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza non prevedono adeguate garanzie in merito ai destinatari finali.
4. Lo Stato membro in questione informa, con almeno dieci giorni di anticipo, gli altri Stati membri della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del presente articolo.
Art. 27
La posizione comune 2007/140/PESC è abrogata.