Sez. 1, Ordinanza n. 27219 del 11/10/2025 (Rv. 676408-01)
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - GARANZIA - IN GENERE | Contratto di anticipazione bancaria e mandato
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - GARANZIA - IN GENERE
all'incasso con patto di compensazione - Collegamento negoziale - Sussistenza - Configurabilità della compensazione c.d. "impropria" e non in senso stretto ex art. 1241 c.c. - Ragioni - Conseguenze.
081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE In genere.
Il collegamento tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione previsto all'interno del contratto di conto corrente comporta che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente inapplicabilità della compensazione in senso stretto ex artt. 1241 c.c. e 56 l.fall., ed applicabilità, invece, della c.d. "compensazione impropria", ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, cui il giudice può procedere senza necessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale.
Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)