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Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni

Testo in vigore al

Parte I. Organizzazione giudiziaria e penitenziaria servizi ausiliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere all'istituzione e al funzionamento del tribunale per i minorenni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 Composizione dei centri di rieducazione per minorenni

1. Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, destinati in ciascun distretto di Corte d'appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.

2. Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti:

  1. 1) istituti di osservazione;

  2. 2) gabinetti medico-psico-pedagogici;

  3. 3) uffici di servizio sociale per minorenni;

  4. 4) case di rieducazione ed istituti medico-psicopedagogici;

  5. 5) "focolari" di semi-liberta' e pensionati giovanili;

  6. 6) scuole, laboratori e ricreatori speciali;

  7. 7) riformatori giudiziari;

  8. 8) prigioni-scuola.

3. Il Ministro per la grazia e la giustizia puo' con proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non sia gia' costituito il centro.

4. Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito, funzionano il tribunale per i minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni, nonche' l'Ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Art. 2 Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni

1. In ogni sede di Corte di appello, o di sezione di Corte d'appello, e' istituito il Tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta'.

Art. 3 Competenza territoriale

1. Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte d'appello o della sezione di Corte di appello in cui e' istituito.

Art. 4 Ufficio del pubblico ministero

1. Presso il tribunale per i minorenni e' istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore del Re o di sostituto procuratore generale di Corte d'appello.

2. Al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della Corte di appello o delle sezione di Corte di appello in cui e' istituito tribunale per i minorenni, e percio' a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunzie, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

3. Allo stesso procuratore del Re sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.

Art. 5 Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni

1. Sull'appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui e' ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d'appello che e' indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie.

2. La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione.

3. Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che gia' esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni.

Art. 6 Nomina dei componenti privati

1. I componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli. E' ad essi rispettivamente conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni.

2. Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al primo presidente della Corte d'appello a norma dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.

3. Durano in carica tre anni e possono essere confermati.

4. Quando e' necessario, sono nominati uno o piu' supplenti.

5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

Art. 7 Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato

1. Le funzioni di giudice di sorveglianza e di consigliere delegato per i minorenni sono esercitate rispettivamente da uno dei magistrati ordinari del tribunale per i minorenni o della sezione di Corte d'appello per i minorenni.

2. Le funzioni del giudice delle tutele degli orfani di guerra prevedute nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, sono esercitate da un magistrato ordinario componente il tribunale per i minorenni, destinato al principio di ogni anno giudiziario dal primo presidente della Corte d'appello.

3. Il presidente e il procuratore del Re del tribunale per i minorenni sono membri di diritto del Consiglio di patronato istituito presso il tribunale capoluogo della Corte d'appello o della sezione di Corte d'appello.

Art. 8 Istituti di osservazione

1. Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere ed ospitare in padiglioni o sezioni, distinti opportunamente, i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, in stato di detenzione preventiva o, comunque, in attesa di un provvedimento della autorita' giudiziaria.

2. Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame della personalita' del minore e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo piu' idonei per assicurarne il riadattamento sociale.

Parte II. Competenza penale.

Art. 9 Determinazione della competenza

1. Sono di competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni 18, che secondo le leggi vigenti sono di competenza dell'autorita' giudiziaria.

2. La disposizione non e' applicabile quando nel procedimento vi sono coimputati maggiori degli anni 18, a meno che il procuratore generale presso la Corte d'appello, con suo provvedimento insindacabile, non deliberi che a carico dei coimputati maggiori degli anni 18 si proceda separatamente.91114

3. Tale facolta' puo' essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.15

Art. 10 Rimessione di procedimenti al pretore

1. Quando il minore deve rispondere di reati, che, in base alle leggi vigenti, sono di competenza del pretore, il procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, in casi eccezionali, per l'indole o per l'entita' del reato, ovvero per ragioni attinenti alle difficolta' del trasferimento del minore dal luogo ove si trova alla sede del tribunale, puo', con provvedimento insindacabile, rimettere al pretore il procedimento.

2. Tale facolta' puo' essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.8

Art. 11 Forme del procedimento; indagini sulla personalita' del minore

1. Nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono essere rivolte ad accertarce precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale.

2. Il pubblico ministero, il tribunale e la sezione della Corte d'appello possono assumere informazioni e sentire pareri di tecnici senza alcuna formalita' di procedura, quando si tratta di determinare la personalita' del minore e le cause della sua irregolare condotta.

Art. 12 Difesa dei minorenni

1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 DICEMBRE 1969, N. 1018.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 DICEMBRE 1969, N. 1018.

3. Durante l'istruzione, quando sono terminati gli interrogatori, il pubblico ministero puo' autorizzare il difensore a conferire con l'imputato minorenne detenuto. Dopo la richiesta di citazione il difensore puo' conferire con l'imputato stesso senza bisogno di autorizzazione.

Art. 13 Istruzione

1. Per i reati di competenza del tribunale per i minorenni si procede sempre con istruzione sommaria.

2. Quando occorre una perizia e' ordinata dal pubblico ministero ed eseguita secondo le norme stabilite per l'istruzione formale, in quanto applicabili.

3. Quando e' necessario uno dei provvedimenti indicati nell'art. 301 del codice di procedura penale, ovvero occorre disporre la sospensione del procedimento, il pubblico ministero richiede il tribunale per i minorenni che provvede in camera di consiglio.

4. Lo stesso tribunale per i minorenni in camera di consiglio pronuncia gli altri provvedimenti che, a norma di legge, il pubblico ministero richiede al giudice istruttore, e giudica sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze pronunciate dal pretore nella istruzione.

Art. 14 Definizione dell'istruzione

1. Il procuratore del Re o il procuratore generale, se ritiene che non si debba procedere, anche per il motivo che possa applicarsi il perdono giudiziale, trasmette gli atti con le opportune richieste al tribunale per i minorenni, il quale delibera in camera di consiglio.

2. Il tribunale, se accoglie la richiesta, pronuncia sentenza di non doversi procedere; se crede necessari ulteriori atti, dispone che il pubblico ministero li compia; se crede doversi rinviare il minorenne a giudizio, ordina con decreto la citazione per il dibattimento.

Art. 15 Impugnazioni e altri provvedimenti

1. Alla sezione di Corte d'appello per i minorenni, in camera di consiglio, e' devoluto il giudizio sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in camera di consiglio dal tribunale per i minorenni.

2. Alla stessa sezione di Corte d'appello sono devoluti i provvedimenti di competenza della sezione istruttoria nella ipotesi di dubbi sulla identita', dell'imputato, sorti nel giudizio di cassazione, nonche' in materia di estradizione, di riconoscimento delle sentenze penali straniere e di rogatorie.

Art. 16 Udienze del tribunale per i minori

1. Le udienze del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono tenute a porte chiuse e possono intervenirvi, oltre gli imputati, la parte lesa, i testimoni ed i difensori, i prossimi congiunti dell'imputato, il tutore o il curatore dello stesso ed il rappresentante del locale Comitato di patronato dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e della infanzia, nonche' i rappresentanti di comitati per l'assistenza e la protezione dei minori che il presidente riconosce di sicura serieta' ed afficienza.

2. Il presidente puo' disporre che l'imputato sia allontanato durante l'esecuzione di qualche mezzo di prova e durante la discussione della causa.

Art. 17 Provvedimenti conseguenti alla contumacia dei minorenni

1. Il decreto di citazione dei minori degli anni 18 e' notificato per conoscenza anche agli esercenti la patria potesta' o la tutela.

2. Quando il tribunale o la sezione di Corte d'appello dispone, a norma dell'art. 498 del codice di procedura penale, che si proceda nel giudizio in contumacia dell'imputato, puo' condannare l'esercente la patria potesta' o la tutela, al quale fu notificato il decreto di citazione del minore, al pagamento di una somma da lire 100 a 2000 a favore della cassa delle ammende, se non e' dimostrato che egli non potette impedire la mancata comparizione del minore.

Art. 18 Perizia nel dibattimento

1. Quando occorra durante il dibattimento una perizia od occorrano chiarimenti su di una perizia gia' eseguita nella istruzione, il perito e' immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento.

2. Se non e' possibile esporre il parere immediatamente, il tribunale rinvia il dibattimento, e, se gli accertamenti da eseguire riguardano la persona del minorenne, dispone, ove occorre, che questi sia ricoverato in un riformatorio giudiziario, in un manicomio giudiziario o in un centro di osservazione: prescrive il termine entro il quale l'esame deve essere compiuto; e fissa la data in cui il dibattimento deve essere ripreso.

3. Le parti hanno facolta' di presentare un loro consulente tecnico senza che l'esercizio di questa facolta' possa comunque influire sul corso del dibattimento.

4. All'udienza di ripresa del dibattimento il perito e i consulenti tecnici presentano le loro conclusioni ed osservazioni per iscritto, e forniscono i chiarimenti richiesti dal tribunale.

Art. 19 Perdono giudiziale

1. Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, puo' applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio.