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Sez. 1, Ordinanza n. 10723 del 22/04/2026 (Rv. 678498-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Concordato preventivo - Omologazione - Opposizione - Valutazione del Tribunale - Convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale - Necessità - Meritevolezza del debitore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678498-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE

Ai fini dell'omologazione del concordato preventivo, anche in presenza di opposizione, la valutazione demandata al tribunale è circoscritta alla verifica della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, costituendo tale parametro l'unico criterio legale di giudizio nel procedimento; ne consegue che resta irrilevante ogni accertamento in ordine alla meritevolezza del debitore - e, quindi, alle eventuali pregresse condotte distrattive, depauperative o violative degli obblighi tributari -, trattandosi di requisito non richiesto nella disciplina del concordato preventivo, ma rilevante esclusivamente nel diverso ambito dell'esdebitazione.

Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 112, Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 56, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)