Sez. 1, Sentenza n. 17811 del 08/08/2014 (Rv. 632152 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - CESSAZIONE | Scioglimento consensuale - Con figli minori o nascituri - Invalidità - Legittimazione dei figli alla impugnazione - Sussistenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - CESSAZIONE
I coniugi non possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale in presenza di figli minori, o anche solo concepiti, i quali, pertanto, sono legittimati a dedurne la conseguente l'invalidità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 171, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)