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Sez. 1, Sentenza n. 17811 del 08/08/2014 (Rv. 632152 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - CESSAZIONE | Scioglimento consensuale - Con figli minori o nascituri - Invalidità - Legittimazione dei figli alla impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632152-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - CESSAZIONE

I coniugi non possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale in presenza di figli minori, o anche solo concepiti, i quali, pertanto, sono legittimati a dedurne la conseguente l'invalidità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 171, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)