diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3508 del 23/10/1975 (Rv. 377685 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IRREGOLARI - IN GENERE - CHIUSURA - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI - RICHIESTE DEL VICINO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377685-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IRREGOLARI - IN GENERE - CHIUSURA - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI - RICHIESTE DEL VICINO - IRRILEVANZA.*

Le aperture che, pur non presentando tutti i requisiti prescritti dall'art 901 cod civ, non abbiano tuttavia i caratteri delle vedute, e cioe non consentono la inspectio e la prospectio sul fondo vicino, devono considerarsi luci, e sono quindi soggette alla disciplina dettata dalla norma indicata, non esistendo nel nostro ordinamento un tertium genus oltre le luci e le vedute. Ne consegue che, qualora per dette aperture sia impossibile osservare le prescrizioni di cui all'art 901 cod civ, e cioe sia impossibile far acquistare alle medesime - mediante opportuni adattamenti - i requisiti stabiliti dalla legge, deve disporsene la chiusura a prescindere dalla richiesta del vicino di costruire in appoggio o in aderenza al muro in cui le luci medesime sono aperte. (V 632/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)