Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
Testo in vigore al
Art. 132-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 14
Art. 133
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
6. Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.13
Art. 134
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 135
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 136
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 137
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 138
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
4. L'ammontare globale delle somme e' attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennita' di trasferta.
5. La quota dei diritti e' attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.
6. La quota dell'indennita' di trasferta e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario.
Art. 139
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 140
1. L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati, . . . , deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui all'art. 122, n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa.
2. L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma dell'art. 32, ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto nell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio; qualora presti servizio contemporaneo in piu' uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici.
3. La percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale spetta alla sezione distaccata che ne ha curato il recupero.
Sezione II. Anticipazioni e depositi
Art. 141
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 142
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 143
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 144
1. I diritti e le indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti comunali e provinciali devono in ogni caso essere anticipati rispettivamente dai Comuni e dalle Province nel cui interesse gli atti si compiono.
Art. 145
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Sezione III. Amministrazione e ripartizione dei proventi
Art. 146
1. Le somme riscosse per diritti, indennita' di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale e' l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.
2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.
Art. 147
1. Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dello articolo 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero.
2. Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta silla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167, primo comma, n. 2.
3. L'ufficiale giudiziario dirigente mensilmente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per congedo ordinario.
4. Delle operazioni di riparto e' redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N. 546.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N. 546.
Sezione IV. Indennita' integrativa
Art. 148
1. All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.
2. Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione all'anzianita' di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianita' di servizio.
3. Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.
4. Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianita' di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, e' attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero.11
Art. 149
1. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'articolo 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennita' integrative, se dovute.
2. Il capo dell'ufficio controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, La firma, il sigillo dello ufficio, nonche' il visto di conformita' sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dello eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione della indennita' integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennita'. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria.
3. I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero.
4. Quando l'indennita' sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei mesi successivi, in guisa, che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto l'importo minimo garantito dei proventi, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso che l'indennita' corrisposta nell'anno solare ecceda il minimo garantito, tale differenza deve essere rimborsata all'Erario anche mediante trattenuta da operarsi nell'anno successivo.
Art. 150
1. L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in piu' uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennita' integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore.
2. Nel caso di cui al precedente comma, la liquidazione dell'indennita' e la emissione dell'ordinativo di pagamento, previa richiesta dei dati occorrenti agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' assegnato in organico, se questi continui a prestarvi servizio, e spettano in ogni altra ipotesi al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' stato destinato in applicazione.
Art. 151
1. Entro il quindici febbraio il pretore trasmette al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari con l'indicazione dei proventi riscossi e della eventuale indennita' integrativa percepiti nell'anno. In base agli elenchi ricevuti il presidente del tribunale fa compilare un elenco nominativo riassuntivo degli ufficiali giudiziari del circondario, e lo trasmette al presidente della Corte di appello, il quale, a sua volta, fa compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invia al Ministero entro il 15 marzo.
Sezione V. Aggiunta di famiglia, assegno personale di sede e gratificazione annuale
Art. 152
1. Agli ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.
2. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.