Sez. L - , Ordinanza n. 32263 del 05/11/2021 (Rv. 662696 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Assunzione in violazione di norme imperative - Nullità - Conseguenze - Ripetibilità delle retribuzioni - Esclusione ex art. 2126 c.c. - Computabilità ad altri fini della prestazione resa - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit effectum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)