Sez. 1, Sentenza n. 25799 del 22/12/2015 (Rv. 637871 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Preliminare di vendita immobiliare - Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. anteriore al fallimento del promittente venditore - Sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso - Conseguenze - Potere di scioglimento ex art. 72 l.fall. - Opponibilità al promissario acquirente - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
La facoltà riconosciuta al curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile dall'art. 72 l.fall. (nella sua formulazione, utilizzabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche disposte con il d.lgs. n. 5 del 2006 e con il d.lgs. n. 169 del 2007) di sciogliersi dal contratto preliminare non è opponibile al promissario acquirente che, trascritta la domanda ex art. 2932 c.c. prima della dichiarazione di fallimento, abbia ottenuto sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, atteso che l'efficacia di tale sentenza retroagisce al momento della trascrizione della domanda.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)