diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12036 del 06/11/1992 (Rv. 479382 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Disciplina transitoria - Enti previdenziali | Debiti degli enti mutualistici soppressi, maturati tra l'entrata in vigore della riforma sanitaria ed il trasferimento dei loro rapporti giuridici alle USL - Controversie relative - Legittimazione passiva - Individuazione - Commissario straordinario del Governo per la protezione civile in Campania - Delega al presidente della Giunta regionale - Illegittimità.
Stato
decisa il 1992-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479382-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Disciplina transitoria - Enti previdenziali

Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento dei debiti degli enti mutualistici soppressi, inerenti all'attività di assistenza sanitaria e maturati nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della riforma sanitaria e quella del trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle U.S.L., la legittimazione passiva spetta all'Ufficio liquidazione del Ministero del Tesoro, in quanto tali debiti rientrano nella unitaria e globale attività di liquidazione affidata dalla legge, senza distinzioni di sorta, prima ai commissari liquidatori e poi all'anzidetto Ufficio. Tale principio, con riguardo alla Regione Campania, opera anche per i debiti relativi al periodo dall'1 luglio 1981 all'1 giugno 1982 (data in cui le U.S.L. hanno iniziato ad operare nella Regione predetta), non rilevando in contrario le ordinanze con cui dal commissario straordinario del Governo per la protezione civile, dandosi atto della mancata costituzione delle U.S.L., si è delegato il presidente della giunta regionale ad esercitare i poteri di tali unità sino all'attivazione delle stesse e comunque non oltre la data del 31 maggio 1982, atteso che le indicate ordinanze di delega sono da considerare illegittime (e pertanto da disapplicare dal giudice ordinario a norma dell'art. 5, all. E, legge 20 marzo 1865 n. 2248) in mancanza di una disposizione di legge che conferisca detto potere di delega, difettando tale disposizione, con riferimento alle attribuzioni dell'anzidetto commissario, sia nella disciplina generale sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità contenuta nella legge n. 996 del 1970 sia nella particolare disciplina per gli interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata di cui al D.L. 26 novembre 1980 n. 776 convertito in legge 22 dicembre 1980 n. 874.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 08/12/1970 num. 996 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)