Sez. L, Sentenza n. 9885 del 21/09/1991 (Rv. 473969 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere | Accertamento dell'infermità in atto non indennizzabile in vista di eventuali futuri aggravamenti - Inammissibilità - Deduzione per la prima volta in cassazione dell'eccezione relativa - Ammissibilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere
Nel caso di malattia professionale in atto non indennizzabile, per l'inesistenza di un'infermità inabilitante nella misura richiesta, è inammissibile (per difetto d'interesse dell'assicurato) una pronuncia di mero accertamento dell'infermità stessa in vista di eventuali futuri aggravamenti e tale difetto - salvo che il punto sia coperto da giudicato (esplicito o implicito) - è dall'INAIL deducibile anche per la prima volta in sede di legittimità, in quanto la preclusione della proponibilità, in tale sede, di nuove questioni di diritto o di temi di contestazione diversi da quelli proposti nelle fasi di merito non riguarda le questioni rilevabili d'ufficio, come quella relativa all' interesse ad agire.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)