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Sez. 1, Sentenza n. 40317 del 13/07/2015 Cc. (dep. 07/10/2015) Rv. 265129 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Sentenza irrevocabile di condanna - Sopravvenienza delle modifiche normative di cui al D.L. 23 dicembre 2013 n. 146 e D.L. 20 marzo 2014 n. 36 - Rideterminazione della pena in sede esecutiva - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265129-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, le modifiche apportate all' art. 73, comma quinto, del d.P.R. 309 del 1990, dal D.L. n. 146 del 2013, convertito nella legge 21 febbraio 2014, e dal D.L. n. 36 del 2014, convertito dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, in quanto introduttive di un regime sanzionatorio più favorevole, integrano un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, sicchè, in ipotesi di sentenza di condanna irrevocabile pronunciata anteriormente all'entrata in vigore delle stesse, non può procedersi, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod.pen., alla rideterminazione della pena in sede esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)