Sez. 5, Sentenza n. 271 del 10/01/2001 (Rv. 543033 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Acquisto di beni senza fattura ed omessa fatturazione di cessioni effettuate - Effettuazione - Accertamento - Sulla base delle rimanenze dei beni - Idoneità - Condizioni - Art. 62 del d.P.R. n. 597 del 1973 in tema di IRPEF - Applicabilità alle verifiche IVA - Valutazione di dette rimanenze secondo categorie omogenee - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di IVA, la presunzione di acquisto di beni senza fattura e di omessa fatturazione di cessioni effettuate, con conseguente emissione di avviso di rettifica, può legittimamente essere fondata sulla valutazione delle rimanenze dei beni da cui l'impresa ricava i propri corrispettivi, purché tale valutazione sia operata secondo categorie omogenee, come prescritto, in tema di IRPEF, dall'art. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, al fine di consentire una suddivisione delle percentuali di ricarico, anziché un'unica percentuale in relazione a beni di diverso tipo, aventi valori unitari sensibilmente differenti.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)