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Sez. 2, Sentenza n. 2502 del 06/07/1976 (Rv. 381299 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - PROGETTO ORIGINARIO DI COSTRUZIONE - OSSERVANZA DA PARTE DEL PREVENIENTE - DIRITTO DEL PREVENUTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381299-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - PROGETTO ORIGINARIO DI COSTRUZIONE - OSSERVANZA DA PARTE DEL PREVENIENTE - DIRITTO DEL PREVENUTO - ESCLUSIONE.*

La disciplina della prevenzione in materia di distanze legali tra costruzioni non consente di ipotizzare un diritto del prevenuto all'esecuzione puntuale, da parte del preveniente, del progetto di costruzione originario contemplato nella licenza edilizia e, in genere, all'osservanza, da parte dello stesso preveniente, delle norme edilizie non integrative delle Disposizioni del codice civile in tema di distanze.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)