Sez. U, Ordinanza n. 3841 del 20/02/2007 (Rv. 594214 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Clausola di proroga della giurisdizione - Formulazione richiedente un'attitivià interpretativa sulla individuazione del giudice scelto dalle parti - Nullità per mancanza di chiarezza e precisione - Configurabilità - Esclusione - Successiva modificazione della clausola ad opera dell'associazione predisponente l'accordo quadro - Irrilevanza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
La nullità di una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione può essere postulata solo nel caso in cui la denunciata mancanza di chiarezza e precisione renda oggettivamente problematica la sicura individuazione del giudice cui le parti hanno inteso affidare la risoluzione delle loro eventuali vertenze. Non è pertanto sufficiente a determinare la nullità di detta clausola il solo fatto che la sua formulazione richieda un'attività interpretativa ad opera del lettore e che al riguardo si sia profilato un dissenso tra le parti circa l'esito di questa attività ermeneutica (dissenso in presenza del quale il giudice adito dovrà indicare quale sia l'interpretazione corretta, alla luce delle norme a tal fine applicabili, ma non certo porre la clausola nel nulla); né rileva la circostanza che la stessa associazione internazionale, cui si deve la formulazione dell'accordo quadro (nella specie denominato "ISDA Master Agreement"), abbia avvertito in epoca successiva il bisogno di modificare il tenore della clausola per renderne più chiaro il significato. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite, nell'escludere la denunciata nullità, hanno altresì rilevato come nessun dubbio sulla interpretazione della clausola di proroga della giurisdizione abbia manifestato in altra occasione l'autorità giudiziaria britannica, ed hanno richiamato, al riguardo, la decisione assunta in altra causa il 23 gennaio 1996 dalla "Queen's Bench Division - Commercial Court").
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 20/12/2000 num. 44 art. 23, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)