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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 324 del 1990

Decisione
decisa il 1990-06-26, depositata il 1990-07-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:324
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15751

  • Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
  • Plusvalenze conseguite mediante operazioni considerate di natura speculativa
  • Imposizione tributaria fondata su una presunzione assoluta dell'intento speculativo nell'acquisto e vendita di immobili entro il quinquennio
  • Asserito contrasto con il criterio probatorio fissato dalla legge di delega
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 528/1989.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pisa sul ricorso proposto da Belli Cesare ed altri contro l'Ufficio delle imposte dirette di Pontedera, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pisa, sul ricorso proposto da Belli Cesare ed altri contro Ufficio delle imposte dirette di Pontedera (reg. ord. n. 183/1990), è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui stabilisce una presunzione assoluta dell'intento speculativo sul solo decorso del termine quinquennale fra la data di acquisto e quella di vendita del bene, con riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, punto 5, legge 9 ottobre 1971, n. 825, il quale non prevederebbe tale criterio probatorio, né la possibilità per il legislatore delegato di dare una definizione sostanziale della plusvalenza speculativa diversa da quella che si fonda sulla effettiva e reale finalità speculativa dell'operazione; che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per la manifesta infondatezza della questione già respinta dalla Corte con ordinanza n. 528 del 1989;
punto 2
Considerato che, come rilevato dall'Avvocatura, la Corte ha già dichiarato manifestamente infondata medesima questione, ritenendo che "il potere conferito al legislatore delegato dalla legge n. 285 del 1971 comprende la possibilità di regolare l'intera materia dell'imposta sul reddito con criteri discrezionali" e che "il ritenuto fine speculativo delle operazioni de quibus corrisponde non irragionevolmente alla realtà socio-economica, secondo l'ordinaria finalità degli atti presi in considerazione" (cfr. ordinanza, appunto, n. 528 del 1989); che, non sussistendo argomenti nuovi o valide ragioni per mutare tale orientamento, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 76, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (v. comunque, ora, l'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 2, punto 5, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pisa con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze