Sez. 3, Sentenza n. 3729 del 19/04/1996 (Rv. 497168 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - IN GENERE | Prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare o di non fare - Assoggettabilità ad I.V.A. - Presupposto - Collegamento fra prestazioni ricevute ed attività d'impresa esercitata - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 3 comma primo Legge 26 ottobre 1972 n. 633 l'assoggettabilità all'I.V.A., fra l'altro, delle prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare e di non fare, quale ne sia la fonte, postula, in ogni caso, un collegamento necessario fra le prestazioni ricevute e l'attività di impresa esercitata, nel senso che esse debbono, in concreto risultare impiegate allo scopo della produzione e dello scambio nell'ambito della specifica attività imprenditoriale (nella specie, si è escluso che costituisse prestazione di servizi ai fini tributari la corresponsione di una somma di denaro nel quadro di un accordo transattivo, volto a regolare tutte le questioni relative ad un cessato rapporto locativo, svincolato dai fini dell'impresa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)