Sez. 2, Sentenza n. 4411 del 10/07/1980 (Rv. 408280 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DELLA CAUSA - CONSEGUENZE - CONDANNA GENERICA - INAMMISSIBILITA - DOMANDA RELATIVA - IMPROPONIBILITA - DECLARATORIA - ANCHE D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DELLA CAUSA - CONSEGUENZE - CONDANNA GENERICA - INAMMISSIBILITA - DOMANDA RELATIVA - IMPROPONIBILITA - DECLARATORIA - ANCHE D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
La responsabilita processuale aggravata, disciplinata dall'art 96 cod proc civ, si pone come istituto eccezionale rispetto alla responsabilita aquiliana, con la quale non e ipotizzabile alcuna Forma di concorso. Ne consegue che la Competenza a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilita processuale aggravata spetta in via esclusiva e inderogabile allo stesso giudice della causa dal cui esito si assume che derivi la responsabilita, e pertanto non e consentita una pronuncia limitata alla condanna generica nemmeno se le parti abbiano avanzato una richiesta in tal senso, cosicche la domanda di condanna generica, eventualmente formulata, deve essere dichiarata improponibile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. (Conf 2833/79, mass n 399150; (Conf 4643/78, mass n 394312).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)