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Sez. 5, Sentenza n. 14891 del 20/07/2016 (Rv. 640664 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Indicazione dei presupposti nell'atto di trasferimento - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640664-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, i presupposti dell'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 (vigente "ratione temporis"), quale beneficio accordato in dipendenza dell'adozione di un "facere" del contribuente, costituito dall'edificazione nel quinquennio, devono essere tutti univocamente indicati nell'atto di trasferimento, al fine sia di predeterminare con certezza il regime fiscale dell'atto, con l'individuazione degli elementi costitutivi del rapporto tributario, sia, al contempo, di porre l'amministrazione in condizione di verificare l'effettiva sussistenza.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)