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Sez. 1, Sentenza n. 3817 del 26/02/2016 (Rv. 638837 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Giudizio relativo - Decreto di esproprio intervenuto dopo la chiusura del giudizio d'appello - Produzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Contrasto con l'art. 372 c.p.c. - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638837-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la produzione del decreto di esproprio, che sia intervenuto dopo la definizione del procedimento d'appello o dopo la proposizione del ricorso per cassazione, può essere validamente effettuata nel giudizio di legittimità, non trovando ostacolo nell'art. 372 c.p.c., poiché il provvedimento ablatorio ha natura giuridica di condizione dell'azione, la cui sopravvenienza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, fino al termine della discussione orale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)