Sez. 1, Sentenza n. 1760 del 11/06/1971 (Rv. 352245 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - APPROVAZIONE DEL CONTO- MANCATA CONTESTAZIONE DEL CORRENTISTA - SUSSISTENZA - CONTESTAZIONE DEL CONTO - RIFIUTO MOTIVATO - NECESSITA - SUSSISTENZA DELL'APPROVAZIONE DEL CONTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - APPROVAZIONE DEL CONTO- MANCATA CONTESTAZIONE DEL CORRENTISTA - SUSSISTENZA - CONTESTAZIONE DEL CONTO - RIFIUTO MOTIVATO - NECESSITA - SUSSISTENZA DELL'APPROVAZIONE DEL CONTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Per l'art 1832 cod civ il conto S'intende approvato se il correntista, a cui e stato trasmesso, non lo contesta. A tal fine, pero, e necessario che il correntista non si limiti ad un generico rifiuto del conto, ma esprima specificamente il motivo della non accettazione di una o piu annotazioni del conto, come indica il significato del verbo 'contestarè e conformemente alle finalita della norma, con la quale si vuole, da un lato, evitare che un rifiuto immotivato si risolva in un espediente per ritardare il pagamento e, dall'altro, dar modo all'altro correntista di valutare la fondatezza del rilievo. L'accertare se, in concreto, vi sia stata approvazione del conto costituisce questione di fatto, dovendosi dal giudice esaminare e valutare il comportamento del correntista. Come tale, essa e di Competenza del giudice di merito, sindacabile dalla Corte di Cassazione soltanto se sussistono vizi di cui all'art 360 n 5 cod proc civ, specificamente dedotti o rilevabili del giudice d'ufficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)