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Sez. L, Sentenza n. 5025 del 02/09/1981 (Rv. 415804 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - DICHIARAZIONE SFAVOREVOLE ALL'INTERROGATO CONSISTENTE IN UNA VALUTAZIONE O IN UNA OPINIONE DEL DICHIARANTE - VALORE CONFESSORIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN GIUDIZIO CON IL NUOVO RITO DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1981-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415804-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - DICHIARAZIONE SFAVOREVOLE ALL'INTERROGATO CONSISTENTE IN UNA VALUTAZIONE O IN UNA OPINIONE DEL DICHIARANTE - VALORE CONFESSORIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN GIUDIZIO CON IL NUOVO RITO DEL LAVORO.*

L'espressione di una valutazione o di una opinione della parte in occasione del suo libero interrogatorio, ancorché sfavorevole a questa (nella specie, affermazione di un lavoratore di avere ricevuto quanto di sua spettanza a titolo di salario) non ha l'efficacia probatoria confessione, non consistendo in una dichiarazione della verità di fatti e, comunque, non può da sola fondare una decisione del giudice poiché le risposte date dalla parte nella suddetta occasione non costituiscono prove in senso tecnico, ma possono solo fornire argomenti sussidiari di convincimento. (Conf. 2292/79, mass. N. 398636; (Conf. 3936/78, mass. N. 400460).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)