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Sez. 1, Sentenza n. 1378 del 14/12/1994 Ud. (dep. 10/02/1995) Rv. 201415 - 01

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Favoreggiamento - Personale | Condotta del favoreggiatore espressa con il silenzio - Configurabilità del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201415-01

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Favoreggiamento - Personale

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale) è necessario e sufficiente che l'agente "aiuti" taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, sicché la genericità della locuzione "aiuta" consente di concepire la condotta illecita, voluta dalla norma, nelle sue più svariate manifestazioni, purché si sostanzi in un atteggiamento, commissivo od omissivo, che favorisce l'elusione delle investigazioni; è irrilevante, pertanto, che la condotta del favoreggiatore si sia espressa con il silenzio. (Nella specie relativa a rigetto di ricorso, si era invece sostenuto che tale condotta non poteva configurare il reato di favoreggiamento poiché si era trattato di un comportamento omissivo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)