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Sez. 3, Sentenza n. 29641 del 14/03/2018 Ud. (dep. 02/07/2018) Rv. 273208 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE | Utilizzabilità - Necessità di informazioni concernenti i diritti processuali - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273208-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE

Alla persona accompagnata presso gli uffici della polizia giudiziaria per l'identificazione ai sensi dell'art. 349, comma 4, cod. proc. pen. non spetta il diritto di ricevere le informazioni concernenti i diritti processuali, tra cui quello al silenzio e quello ad essere informata dell'accusa. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato l'utilizzabilità nel giudizio abbreviato delle spontanee dichiarazioni rese da persona condotta nella caserma dei carabinieri ai fini della identificazione che, sebbene non avesse ricevuto le informazioni indicate, sapeva di essere indagata).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)