Sez. 3, Sentenza n. 1327 del 24/02/1984 (Rv. 433455 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO RESPONSABILE - ESTENSIONE DELLA DOMANDA NEI SUOI CONFRONTI - MOMENTO DETERMINANTE - CONSEGUENZE IN TEMA DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO IN CAUSA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO RESPONSABILE - ESTENSIONE DELLA DOMANDA NEI SUOI CONFRONTI - MOMENTO DETERMINANTE - CONSEGUENZE IN TEMA DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO IN CAUSA.*
La domanda dell'attore, ove non costi una diversa volontà, può ritenersi implicitamente estesa nei confronti del terzo responsabile chiamato in giudizio, sin dal momento della sua chiamata e, quindi, anche prima che venga espressamente formulata contro lo stesso terzo; per cui è da tale momento che si verifica l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, nei confronti del terzo chiamato in causa. (Conf 986/75, mass n 374383).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)