Sez. 1 - , Ordinanza n. 23576 del 09/10/2017 (Rv. 645532 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Crediti tributari iscritti al ruolo – Ammissione al passivo – Sufficienza del ruolo munito di sola attestazione di conformità all’originale – Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
L'ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall'art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 46 del 1999, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra che l’estratto sia munito dell’autenticazione nelle forme di legge, essendo sufficiente che la copia della parte del ruolo relativa al contribuente sia munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, atteso che quest’ultimo esercita le stesse funzioni dell’esattore, di cui è coadiutore ex art. 130 d.P.R. n. 858 del 1963. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il tribunale, nel rigettare l’opposizione promossa dal concessionario, aveva osservato che gli estratti di ruolo non erano debitamente autenticati e che il giudice delegato poteva conoscere dell’eccezione di prescrizione anche in relazione ai crediti di natura tributaria).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 CORTE COST., DPR 15/05/1963 num. 858 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)