Sez. 1, Sentenza n. 2564 del 28/06/1975 (Rv. 376503 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITA GIUDIZIARIA - TRIBUNALE - CIRCOSCRIZIONE GIUDIZIARIA - TRIBUNALE DI MARSALA - NUOVA ISTITUZIONE - AMBITO DELLA COMPETENZA - GIUDIZI IN CORSO - IMMEDIATA APPLICABILITA - OPPOSIZIONI AD INGIUNZIONE - INCLUSIONE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITA GIUDIZIARIA - TRIBUNALE - CIRCOSCRIZIONE GIUDIZIARIA - TRIBUNALE DI MARSALA - NUOVA ISTITUZIONE - AMBITO DELLA COMPETENZA - GIUDIZI IN CORSO - IMMEDIATA APPLICABILITA - OPPOSIZIONI AD INGIUNZIONE - INCLUSIONE.*
L'art 3 della legge 1 marzo 1968 n 198, istitutiva del tribunale di marsala, attribuisce al nuovo organo giudiziario tutti gli affari civili rientranti nella sua circoscrizione e pendenti davanti al tribunale di trapani, con la sola eccezione delle cause gia passate in decisione; tale norma va immediatamente applicata, anche di ufficio, per tutti i giudizi in corso alla data di inizio del funzionamento del tribunale di marsala, ivi compresi quelli di opposizione a decreto ingiuntivo. (V 1367/74, mass n 369446; 2583/73, mass n 366049; (V 1435/73, mass n 364148).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 01/03/1968 num. 198 art. 1, Legge 01/03/1968 num. 198 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)