Sez. 6, Sentenza n. 9892 del 28/01/2014 Ud. (dep. 28/02/2014) Rv. 259352 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Caratteri costitutivi della fattispecie - Continuità con il passato - Indicazione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, l'avvenuta trasformazione della fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato - per effetto dell'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 - non ha comportato alcun mutamento nei caratteri costitutivi del fatto di lieve entità, che continua ad essere configurabile nelle ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2013 num. 164 art. 2, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)