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Sez. 3, Sentenza n. 9746 del 25/07/2000 (Rv. 538773 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Carattere diffamatorio di uno scritto - Esclusione - Presupposti - Valutazione dell'intero scritto - Necessità - Titolo dell'articolo - Rapporto tra esso ed il contenuto dello scritto - Valutazione - Necessità.
Stato
decisa il 2000-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538773-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

Con riguardo alla valutazione, spettante al giudice, del carattere diffamatorio di uno scritto, tale carattere non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica dello stesso, dovendosi, invece, giudicare la portata offensiva non solo delle singole espressioni in esso contenute, ma dell'intero contesto. Ne consegue che, anche in relazione al titolo di un articolo di stampa, il carattere offensivo va escluso non solo alla stregua della valutazione del titolo in sè, ma anche del rapporto di esso con il contenuto dello scritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)