Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito
Testo in vigore al
Titolo I. Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
Capo I
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per conseguire la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Esercito e' necessario possedere i seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti al la Repubblica;
2) avere sempre tenuto buona condotta;
3) avere compiuto, al 31 dicembre dell'anno di nomina ad ufficiale, il 18° anno di eta' e non aver superato, alla stessa, data, l'eta', stabilita dal presente legge per ciascuna categoria, arma o servizio. Per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso il requisito dell'eta' va riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso.
Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano, ai limiti massimi di eta' stabiliti dalla presente legge;4) essere riconosciuta in possesso in possesso della idoneita' fiso psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale.
Art. 2
1. La nomina, ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito ha luogo, secondo quanto stabilito dalla presente legge, con i gradi di tenente o di sottotenente, mediante i concorsi ed i corsi previsti per ciascuna arma o servizio.
2. Le norme per l'espletamento dei concorsi e le modalita' per lo svolgimento dei corsi sono stabilite nel regolamento.
3. Le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso.
4. Il Ministro per la difesa ha facolta' di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso.
5. Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro per la difesa ha facolta' di procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Art. 3
1. Gli ufficiali in servizio permanente, salvo quanto e' disposto per i servizi tecnici, sono tratti:
1) dagli allievi dell'Accademia militare, provenienti:
a) dagli allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che abbiano conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica;
b) dai giovani, anche se gia' alle armi, in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica ovvero del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione indirizzo specializzato degli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri, ovvero del diploma di abilitazione magistrale;
c) dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera b):
2) dagli ufficiali inferiori di complemento che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito;
3) dai marescialli in servizio permanente, che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito, nonche' dai sergenti maggiori in servizio permanente in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado che vincano apposito concorso;
4) dai giovani, anche se alle armi, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascuna arma, o servizio dalla presente legge, che vincano il concorso e superino il corso per essi stabilito;
5) dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facolta' di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, ad un corso straordinario della durata non inferiore ad un anno presso la Scuola di applicazione delle predette armi;
6) dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, al primo anno di corso della Scuola di applicazione delle predette armi.
2. L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle categorie di cui alle lettere b) e c) del numero 1) ha luogo in seguito a concorso, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla categoria di cui alla lettera a) del numero 1) sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza del venti per cento dei posti messi a concorso, purche' idonei in attitudine militare.
3. I giovani ammessi all'Accademia militare che siano ufficiali di complemento, sono cancellati dai rispettivi ruoli per assumere la qualita' di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualita', sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia 6 computato nell'anzianita' di grado.
4. I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualita' di allievi.
5. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualita', sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia e' computato nell'anzianita' di grado.
6. Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Art. 4
1. La nomina a sottotenente in servizio permanente decorre:
a) per i provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, da data non anteriore a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato;
b) per i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 3, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dall'Accademia militare;
c) per i provenienti dagli ufficiali di complemento, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 3;
d) per i provenienti dai sottufficiali, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento.
2. La nomina a tenente in servizio permanente per i giovani in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del concorso.
Art. 5
1. All'atto della nomina, gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'Accademia, quelli reclutati al sensi dei numeri 5) e 6) dell'articolo 3 e quelli reclutati col grado iniziale di tenente debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.
2. Debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di ammissione ai corsi gli ufficiali di qualunque grado che:
1) autorizzati a frequentare corsi universitari, conseguano una laurea per il trasferimento nei servizi tecnici;
2) siano ammessi a frequentare corsi di specializzazione d'ordine universitario presso istituti di cultura non militari, per l'acquisizione di un titolo professionale;
3) acquisiscano la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di elicottero.
Capo II. Ufficiali dei ruoli normali delle anni di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle armi stesse
Art. 6
1. Gli ufficiali i servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati:
a) col grado di sottotenente, dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;
b) col grado di sottotenente, dai giovani che, superato l'apposito concorso, siano ammessi ad un corso straordinario presso la scuola di applicazione o al primo anno di corso della scuola medesimo, ai sensi dell'articolo 3, numeri 5) e 6). I sottotenenti che superino il corso straordinario presso la scuola di applicazione sono promossi tenenti ai termine dei corso stesso;
c) col grado di tenente, dai giovani, anche se alle armi, in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in scienze matematiche o in fisica o in matematica e fisica, che vincano il concorso per essi stabilito. Con tale grado frequentano il corso applicativo stabilito dalla tabella.
2. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui alle lettere b) e c) e' determinato di volta in volta dal Ministro per la difesa per ciascuna arma in misura non superiore ad un sesto dei posti vacanti nel ruolo dell'arma.
3. I sottotenenti e i tenenti che non superino i corsi indicati rispettivamente alle precedenti lettere b) e o) sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a reparti della propria arma ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.
Art. 7
1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati, col grado di sottotenente, mediante distinti concorsi per titoli ed esami;
a) dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano prestato il servizio di prima nomina;
b) dai marescialli in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
c) dai sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado.
2. I vincitori dei concorsi indetti ai sensi del comma precedente sono nominati sottotenenti in servizio permanente da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso. I provenienti dai sottufficiali sono nominati comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento.
3. Il numero globale dei posti messi annualmente a concorso non puo' superare un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico.
4. L'aliquota dei posti assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non puo' superare la meta' di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli ufficiali di complemento.
5. Resta fermo il disposto dell'articolo 7 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, circa l'immissione nel ruolo speciale unico dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, valutati almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e non iscritti in quadro.
Art. 8
1. Per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle armi stesse, gli aspiranti non devono aver superato:
1) il 25° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, di cui alle lettere a) e b) del numero 1) dell'articolo 3; il 30° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui alla lettera e) del numero 1) o dai giovani di cui ai numeri 2) e 6) dell'articolo 3;
2) il 32° anno, se provenienti dagli ufficiali di complemento di cui al numero 2) o dai giovani di cui ai numero 4) dell'articolo 3;
3) il 40° anno, se provenienti dai sottufficiali di cui al numero 3) dell'articolo 3.
Capo III. Ufficiali dell'Arma dei carabinieri
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 1993, N.117
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 1993, N.117
Capo IV. Ufficiali dei servizi
Art. 11
1. Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione sono reclutati col grado di sottotenente:
a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;
b) dagli ufficiali inferiori di complemento i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato il concorso per titoli ed esami per essi stabilito;
c) dai sottufficiali in servizio permanente di cui al numero 3) dell'art. 3 che abbiano superato l'apposito;oncorso per titoli ed esami.
2. Il numero dei posti da mettere annualmente a con corso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma precedente e' stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa.
Art. 12
1. I limiti di eta' per la nomina in servizio permanente dei sottotenenti dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione sono gli stessi di quelli stabiliti dall'articolo 8.
Art. 13
1. Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati, col grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, fra i giovani, anche in servizio militare, forniti di:
a) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, per gli ufficiali medici;
b) diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica con l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ovvero diploma di laurea in farmacia con la relativa abilitazione all'esercizio della professione ovvero diploma di laurea in chimica o in chimica industriale con il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, per gli ufficiali chimici farmacisti.
In relazione alle esigenze del ruolo, puo' essere indetto concorso per una o piu' categorie di laureati di cui sopra in possesso di uno dei predetti diplomi di abilitazione. Nella seconda ipotesi i bandi di concorso indicano la ripartizione dei posti;c) diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economiche e marittime, in scienze coloniali, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria o in scienze agrarie, per gli ufficiali commissari;
d) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, per gli ufficiali veterinari.
2. Gli ufficiali di cui al presente articolo frequentano dopo la nomina a tenente in servizio permanente il corso applicativo stabilito dalla tabella annessa alla presente legge.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1979, N. 674.
4. I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.
Art. 14
1. L'eta' massima per concorrere alla nomina a tenente in servizio permanente nei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario e' di 32 anni.
2. I tenenti sono nominati in servizio permanente nei servizi predetti con anzianita' corrispondente alla data di approvazione della graduatoria finale del concorso.
3. La loro anzianita' relativa e' determinata ai sensi dello articolo 7 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.
4. Al termine del corso applicativo di cui all'articolo 13, l'anzianita' relativa dei tenenti che hanno superato lo stesso corso e' nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
Art. 15
1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito sono reclutati:
a) col grado di sottotenente, dai giovani in eta' non superiore a 26 anni che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, vincano un apposito concorso per titoli ed esami; detti ufficiali, dopo la nomina sono assegnati alla Scuola di applicazione e sono ammessi alla frequenza del terzo anno dei corsi di studi presso l'Universita' o il Politecnico dislocati nella medesima sede della Scuola di applicazione per il conseguimento di una laurea in ingegneria;
b) col grado di tenente, dai giovani di eta' non superiore a 30 anni in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo articolo 16, mediante un concorso per titoli ed esami.
2. L'assegnazione ad uno dei diversi corsi di laurea in ingegneria dei sottotenenti di cui alla lettera a) nonche' il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui alle lettere a) e b) sono fissati con determinazione ministeriale.
3. La nomina a tenente per i provenienti dai giovani di cui alla lettera b) decorre da data posteriore a quella sotto la quale sono stati promossi tenenti, nello stesso anno solare, i sottotenenti provenienti dai reclutamenti di cui alla lettera a); fanno eccezione i giovani in possesso di titolo di studio che richiede la frequenza di un ciclo di studi universitari di durata quinquennale che sono iscritti in ruolo, ai soli fini giuridici, con anzianita' assoluta posteriore di un giorno a quella che hanno o avrebbero i pari grado vincitori del concorso di cui alla lettera b) nell'anno precedente.
Art. 16
1. Le lauree richieste per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei servizi tecnici, ai sensi delle lettere a), b) e d) dell'articolo sono le seguenti:
a) per i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione:
1) laurea in ingegneria;
2) laurea in fisica;
3) laurea in scienze matematiche;
4) laurea in matematica e fisica;
5) laurea in chimica industriale;
b) per il ruolo del servizio tecnico del genio;
c) per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni:
1) laurea in ingegneria elettronica;
2) laurea in ingegneria elettrotecnica;
3) laurea in fisica;
4) laurea in matematica e fisica;
d) per il ruolo del servizio tecnico chimico-fisico:
1) laurea in ingegneria elettronica;
2) laurea in ingegneria elettrotecnica;
3) laurea in ingegneria chimica;
4) laurea in chimica;
5) laurea in chimica industriale;
6) laurea in fisica;
7) laurea in scienze matematiche;
8) laurea matematica e fisica;
9) laurea in scienze biologiche;
10) laurea in agraria;
11) laurea in veterinaria;
e) per il ruolo del servizio tecnico-geografici:
1) laurea in ingegneria;
2) laurea in fisica;
3) laurea in scienze matematiche;
4) laurea in matematica e fisica;
5) laurea in scienze geologiche.
Art. 17
1. I corsi superiori tecnici da superare ai fini del reclutamento nei servizi tecnici sono i seguenti:
a) per il ruolo del servizio tecnico di artiglieria:
1) corso superiore tecnico di artiglieria;
2) ovvero uno dei seguenti:
3) corso di specializzazione elettronica;
4) corso superiore di specializzazione ottica;
5) corso di ingegneria aerospaziale;
b) per il ruolo del servizio tecnico della motorizzazione:
1) corso superiore tecnico della motorizzazione;
c) per il ruolo del servizio tecnico chimico-fisico:
1) corso superiore tecnico chimico-fisico;
2) oppure:
3) corso di specializzazione nucleare a cura del Centro applicazioni militari energia nucleare (C.A.M.E.N.);
d) per il ruolo del servizio tecnico del genio:
1) corso superiore tecnico dei genio;
e) per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni:
1) corso superiore tecnico delle trasmissioni;
2) ovvero uno dei seguenti:
3) corso di specializzazione elettronica;
4) corso di specializzazione in telecomunicazioni - Sezione 1ª e Sezione 2ª - frequentarsi in due successivi anni accademici, presso la Scuola superiore di telegrafia e telefonia del Ministero delle poste e della telecomunicazioni;
5) corso biennale specializzazione in ingegneria aerospaziale presso l'Universita' di Roma;
f) per il ruolo del servizio tecnico-geografico;
corso di topografia e cartografia presso l'Istituto geografico militare.
2. I corsi hanno durata biennale e comprendono un esperimento pratico presso organismi del rispettivo servizio.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, possono essere riconosciuti equipollenti a, quelli sopra indicati, per ciascuna servizio tecnico, altri corsi tecnici di durata, non inferiore a due anni.
Art. 18
1. Il trasferimento nei servizi tecnici avviene nel limite dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie finali compilate per ciascun corso.
2. I capitani sono trasferiti al termine del corso superiore tecnico.
3. I tenenti sono trasferiti a decorrere dalla data della loro promozione a capitano Nel frattempo sono impiegati nel rispettivo servizio tecnico, lasciandosi vacanti altrettanti posti nell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del servizio stesso.
Art. 19
1. Gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio, tecnico con l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza salvo che per i capitani questa non sia anteriore di piu' di quattro anni alla data di trasferimento, nel quale caso viene loro attribuita anzianita' anteriore di quattro anni alla detta data e la maggiore anzianita' nel ruolo di provenienza determina la precedenza nella iscrizione in ruolo rispetto ai capitani trasferiti in pari data nello stesso servizio tecnico.
2. Ferma la norma di cui al comma precedente, a parita' di anzianita' assoluta, l'anzianita' relativa degli ufficiali trasferiti nei servizi tecnici e' determinata in base alla graduatoria di merito compilata al termine del corso superiore tecnico.