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Sez. 5, Ordinanza n. 4838 del 23/02/2024 (Rv. 670406-02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atto tributario impugnato - Errore - Rilevanza - Condizioni - Vizio della motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 2024-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670406-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, non ogni vizio formale dell'atto tributario impugnato è idoneo a provocarne la caducazione, ma solo l'errore che, traducendosi in vizio della motivazione dell'atto impositivo, preclude al contribuente la propria difesa.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)