Sez. 2, Sentenza n. 8731 del 12/04/1984 Ud. (dep. 18/10/1984) Rv. 166166 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MINACCIA - FORME.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MINACCIA - FORME.*
Ai fini della sussistenza del reato di estorsione, la condotta intimidatrice o violenta non deve essere necessariamente diretta contro la vittima designata a subirla in tutte le sue conseguenze. Tale fine può essere conseguito in Forma mediata o indiretta, agendo psicologicamente sulla Determinazione della volontà di altro soggetto, che, a causa della particolare relazione con la vittima, può assicurare la più rapida ed efficace realizzazione del profitto ingiusto con il danno relativo. (Conf mass n 163204; (Conf mass n 151919, con ampie citazioni).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)