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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32267 del 02/11/2022 (Rv. 666164 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Intestazione di beni al fiduciario - Diritto del fiduciante alla restituzione - Prescrizione decennale - Decorrenza del termine prescrizionale in assenza di diversa previsione nel "pactum fiduciae" - Dalla data del rifiuto della restituzione del bene da parte del fiduciario richiestone - Sussistenza - Fondamento. PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666164-01

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI

Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, atteso che il termine di prescrizione, ex art. 2935 c.c., non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di diversa determinazione temporale, sussiste, prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del predetto, e non un'obbligazione inadempiuta, sicché l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato per "facta concludentia" al diritto al ritrasferimento del bene in suo favore.

Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)