Sez. 5 - , Sentenza n. 21694 del 08/10/2020 (Rv. 659071 - 07)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | IVA - Art. 649 c.p.p. - Mancata previsione dell’improcedibilità di procedimento amministrativo volto all’irrogazione di sanzione penale formalmente amministrativa - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza ed irrilevanza - Art. 19 e 21 d.lgs. n. 74 del 2000.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni tributarie in materia di IVA, è irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'impossibilità di instaurare o di proseguire un procedimento amministrativo volto all'irrogazione di una sanzione penale formalmente amministrativa ma avente natura sostanzialmente penale, per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU, in quanto il rapporto tra il suindicato procedimento amministrativo ed il processo penale trova una specifica disciplina negli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 74 del 2000.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 19, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)