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Sez. L - , Ordinanza n. 25810 del 14/10/2019 (Rv. 655319 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | Quarta categoria del c.c.n.l. industria metalmeccanica - Attività di coordinamento di altri lavoratori - Requisiti - Autonomia decisionale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655319-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE

In tema di inquadramento professionale dei lavoratori, la declaratoria della quarta categoria del c.c.n.l. industria metalmeccanica del 7 maggio 2003 si interpreta nel senso che nella previsione di cui al secondo alinea - alternativa a quelle declinate nel primo e nel terzo paragrafo - il riferimento al requisito della guida e controllo di un gruppo di lavoratori non è connotato in termini di autonomia decisionale, come si desume dalla precisazione che non è richiesta alcuna iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione alle mansioni di "team leader", implicanti il coordinamento di un gruppo di oltre dieci lavoratori, aveva rigettato la domanda di inquadramento nella quarta categoria per assenza di autonomia decisionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 07/05/2003

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)