Sez. 3, Sentenza n. 200 del 24/01/1968 (Rv. 331072 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA- NON DEFINITIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA- NON DEFINITIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
A norma dell'art. 279 secondo comma n.4 cod.proc.civ., il giudice, indipendentemente dalla richiesta delle parti, puo emettere una pronuncia non definitiva, quando ritiene di poter decidere in base alle prove raccolte, soltanto alcune delle questioni a lui sottoposte, riservando ad una successiva sua pronuncia, da emettere a seguito dall'espletamento di ulteriori Atti istruttori, la definitiva decisione su tutti gli altri capi di domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)