Sez. 1, Sentenza n. 651 del 07/03/1966 (Rv. 321286 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La facolta di compensare, parzialmente o per intero, le spese del giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non e neppure tenuto a dar ragione, con espressa motivazione, del mancato uso di essa. (Conf 349/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)