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Sez. 1, Sentenza n. 651 del 07/03/1966 (Rv. 321286 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321286-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La facolta di compensare, parzialmente o per intero, le spese del giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non e neppure tenuto a dar ragione, con espressa motivazione, del mancato uso di essa. (Conf 349/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)