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Sez. 6, Sentenza n. 7627 del 31/01/1996 Ud. (dep. 30/07/1996) Rv. 206595 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE | Situazione di pericolo creata volontariamente da chi reagisce - Esclusione della scriminante - Fattispecie: omicidio nell'ambito di lotta tra clan mafiosi.
Stato
decisa il 1996-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206595-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE

In tema di legittima difesa, solo allorché chi reagisce abbia scientemente e volontariamente provocato la situazione di pericolo attuale, può escludersi l'operatività dell'art. 52 cod. pen.. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto la configurabilità della scriminante in questione con riguardo ad omicidio commesso da capo di clan mafioso nei confronti di soggetti appartenenti ad altro gruppo che lo avevano sequestrato secondo un rituale che doveva portare alla sua eliminazione. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che non poteva incidere la circostanza che la "difesa" fosse derivata da un atto da collocare nell'ambito di violenta contrapposizione fra i clan rivali: ciò in quanto l'autore dell'omicidio era stato sequestrato nel luogo della sua residenza senza che fosse ipotizzabile alcun atteggiamento a lui, neppure colposamente, ascrivibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 416 com. 2, Cod. Pen. art. 575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)