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Sez. 3 - , Ordinanza n. 12610 del 10/05/2023 (Rv. 667575 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione - Contenuto - Mancata indicazione specifica dei mezzi di prova - Nullità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667575-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE

Nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale, diversamente dall'art. 163, comma 1, n. 5), prescrive che l'atto contenga a pena di nullità unicamente l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto del giudizio, con la conseguenza che la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova non è causa di invalidità dell'atto introduttivo.

Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 318 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)