Sez. 2, Sentenza n. 5576 del 20/03/1984 Ud. (dep. 13/06/1984) Rv. 164815 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - DIFFERENZA DAL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - PROVA DELL'ESISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MANCATA CONSUMAZIONE DEI REATI PROGRAMMATI - IRRILEVANZA - PROVA DELL'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE - NON PARTECIPAZIONE DEL SINGOLO ASSOCIATO AD UNO O PIÙ DEI DELITTI PERPETRATI DALLA ASSOCIAZIONE - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - DIFFERENZA DAL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - PROVA DELL'ESISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MANCATA CONSUMAZIONE DEI REATI PROGRAMMATI - IRRILEVANZA - PROVA DELL'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE - NON PARTECIPAZIONE DEL SINGOLO ASSOCIATO AD UNO O PIÙ DEI DELITTI PERPETRATI DALLA ASSOCIAZIONE - IRRILEVANZA.*
L'associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato si differenziano per il carattere dell'accordo criminoso il quale nella seconda fattispecie è circoscritto alla realizzazione di uno o più reati e si esaurisce nella loro consumazione, mentre nell'associazione per delinquere è diretto all'attuazione di un generale e continuativo programma di delinquenza e non viene meno dopo che i reati sono stati commessi, continuando a sussistere per l'ulteriore attuazione del programma stesso. Di conseguenza come è irrilevante ai fini della prova della esistenza dell'associazione per delinquere l'eventuale mancata consumazione dei reati programmati, così si può prescindere, ai fini della prova dell'appartenenza all'associazione, dalla partecipazione dei singoli associati ad uno o più dei delitti perpetrati dalla associazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)