Sez. 1, Ordinanza n. 566 del 07/03/1977 Cc. (dep. 14/09/1977) Rv. 136657 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL FATTO - ESTREMI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL FATTO - ESTREMI.*
Nella motivazione del provvedimento di cattura, l'enunciazione del fatto deve permettere il controllo di legittimita in relazione al titolo di reato ascritto e alla conformita della fattispecie concreta a quella legale ipotizzata. Ove sia contestato il delitto di associazione per delinquere, soddisfa a pieno tale esigenza il provvedimento di cattura che faccia richiamo al vincolo associativo, al nome degli associati (almeno tre) ed al tipo di delitti che costoro si erano proposti di commettere (contro la persona, il patrimonio, etc). Non e invece necessaria la indicazione ne della parte attribuita a ciascuno degli associati, poiche il reato previsto dall'art 416 cod pen puo sussistere anche sulla sola base dell'affectio societatis scelerum, ne dei singoli delitti che formano oggetto del programma associativo, poiche il reato stesso e qualificato dallo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, onde sussiste per il solo fatto dell'associazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)