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Sez. 5, Sentenza n. 19388 del 26/02/2018 Ud. (dep. 04/05/2018) Rv. 273311 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Intercettazioni - Valutazione sulla gravità indiziaria - Motivo di ricorso - Inammissivilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273311-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, poiché il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)