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Sez. 4, Sentenza n. 878 del 26/03/1997 Cc. (dep. 28/05/1997) Rv. 207662 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Provvedimento non più impugnabile - Giudicato cautelare - Sopravvenienza di fatti nuovi - Esclusione - Ammissibilità della revoca - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207662-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

In tema di revoca delle misure cautelari si deve ammettere una preclusione alla riproposizione e all'esame delle questioni che sono state o potevano essere esaminate con i mezzi di gravame, atteso il giudicato cautelare formatosi per la mancata impugnativa dell'ordinanza impositiva della misura, di cui è possibile il riesame solo per la sopravvenienza di elementi nuovi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)